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Dichiarazione cripto 2026: quadro RW, RT e bollo per il FIRE italiano

Guida operativa alla dichiarazione delle cripto-attività per l'anno d'imposta 2025 (modello Redditi 2026): plusvalenze al 26% senza franchigia, bollo dello 0,2%, monitoraggio quadro RW, esempi di calcolo e affrancamento opzionale dopo MiCA.

12 min di letturaGuida approfondita

Chi nel 2025 ha venduto Bitcoin con plusvalenza paga il 26% sull'intero importo, anche se l'utile è di 100 euro: dal 1° gennaio 2025 la franchigia di 2 000 € introdotta dalla Legge 197/2022 è stata eliminata dalla Legge di Bilancio 2025. A questo si aggiunge il bollo dello 0,2% sul valore al 31/12 di tutte le cripto detenute, e l'obbligo di compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale delle attività estere — anche quando le chiavi private sono custodite personalmente. Per chi punta al FIRE con una quota di portafoglio in cripto, ignorare uno qualsiasi di questi tre fronti significa esporsi a sanzioni che partono dal 3% del valore non dichiarato e arrivano al 15%.

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Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2025

Il regime fiscale delle cripto-attività in Italia nasce con la Legge 197/2022 (Bilancio 2023) che ha introdotto l'art. 67 c. 1 lett. c-sexies TUIR: aliquota 26% sulle plusvalenze cripto, con franchigia di 2 000 € sotto la quale nulla era dovuto. La Legge di Bilancio 2025 ha eliminato quella franchigia: dal 1° gennaio 2025 ogni euro di plusvalenza è imponibile al 26%. Il modello Redditi PF 2026 (riferito al periodo d'imposta 2025) è il primo in cui questa modifica si applica integralmente.

Restano invece confermati l'imposta di bollo dello 0,2% sul controvalore al 31/12 (art. 1 c. 146 L. 197/2022) e l'obbligo di monitoraggio fiscale tramite il quadro RW. Il quadro istituzionale è stato completato dal Regolamento MiCA, pienamente applicabile ai prestatori di servizi dal 30 dicembre 2024, e dal D.Lgs. 129/2024 che ha designato Banca d'Italia e CONSOB come autorità nazionali competenti. La differenza pratica: gli exchange ora sono distinti tra PSAA italiani (iscritti all'albo CONSOB e autorizzati come CASP MiCA) e operatori esteri, con conseguenze diverse sul monitoraggio RW e sull'eventuale ruolo di sostituto d'imposta.

I tre obblighi dichiarativi: tabella riepilogativa

Per chi detiene cripto-attività al 31/12/2025 esistono tre obblighi distinti che convivono nella dichiarazione e vanno tenuti separati. Si possono presentare congiuntamente nel quadro RW, ma rispondono a logiche differenti.

Obbligo Cosa misura Dove si dichiara Aliquota / importo Sanzione tipica
Monitoraggio fiscale Esistenza e valore a fine anno delle cripto detenute Quadro RW Solo dichiarativo 3-15% del valore non dichiarato
Imposta di bollo Patrimonio cripto al 31/12 Quadro RW (col. dedicata) o RW + versamento 0,2% sul controvalore 30% dell'imposta non versata + interessi
Plusvalenze e altri redditi diversi Capital gain realizzati nell'anno Quadro RT, sezione II-B 26% imposta sostitutiva 90-180% dell'imposta evasa

Il quadro RW è l'unico obbligatorio anche in assenza di operazioni: chi a fine anno detiene 1 000 € in BTC su un wallet hardware deve compilarlo pur non avendo venduto nulla, perché serve al monitoraggio del valore e a calcolare il bollo. Il quadro RT entra in gioco solo se nel periodo d'imposta sono state realizzate plusvalenze (vendite, swap cripto-cripto a corso legale, conversioni, utilizzi per acquisti di beni).

Quadro RW: cosa va dichiarato e come

Il quadro RW della dichiarazione dei redditi nasce per il monitoraggio delle attività finanziarie estere e dal 2023 è stato esteso esplicitamente alle cripto-attività ovunque detenute, anche in self-custody su wallet hardware in Italia. La logica della Circolare 30/E/2023 è che la natura delle cripto rende il riferimento territoriale poco significativo: il bene va dichiarato indipendentemente dalla giurisdizione del custode.

Per ciascun rigo del quadro RW si indicano: codice individuazione bene (cripto = codice 21), codice Stato estero (se applicabile, altrimenti si lascia vuoto per self-custody), quota di possesso, valore di inizio e fine periodo, giorni di detenzione, percentuale e importo del bollo dovuto. Il valore al 31/12 si determina al cambio rilevato sul prestatore di servizi utilizzato, oppure — in assenza di un riferimento univoco — al cambio medio rilevato su piattaforme di mercato. La pagina cripto dell'Agenzia delle Entrate raccoglie le istruzioni operative e i chiarimenti applicativi più recenti.

Una semplificazione importante: chi opera esclusivamente su un PSAA italiano iscritto all'albo CONSOB è esonerato dalla compilazione del quadro RW per le posizioni custodite presso quell'operatore, perché il prestatore funge da sostituto d'imposta. Resta dovuta la dichiarazione delle posizioni in self-custody e di quelle su exchange esteri (Kraken, Binance non MiCA-compliant, Coinbase Europe se non iscritta in Italia).

Calcolo delle plusvalenze: LIFO o costo medio ponderato

L'art. 67 TUIR rinvia all'art. 68 c. 6 per il criterio di determinazione del costo: si applica il costo medio ponderato salvo la possibilità di utilizzare il LIFO (Last In First Out) se documentato. Nella pratica gli exchange italiani applicano in default il costo medio ponderato; chi opera su exchange esteri o in self-custody può scegliere ma deve mantenere la coerenza tra periodi d'imposta successivi sullo stesso wallet.

Esempio concreto. Un investitore acquista durante il 2024:

  • 0,1 BTC a 30 000 € (controvalore 3 000 €)
  • 0,1 BTC a 40 000 € (controvalore 4 000 €)
  • 0,1 BTC a 50 000 € (controvalore 5 000 €)

Costo totale: 12 000 € per 0,3 BTC, costo medio ponderato 40 000 €/BTC. Nel 2025 vende 0,15 BTC al prezzo di 70 000 € incassando 10 500 €.

Con costo medio ponderato: costo fiscalmente riconosciuto = 0,15 × 40 000 = 6 000 €. Plusvalenza = 10 500 − 6 000 = 4 500 €. Imposta sostitutiva 26% = 1 170 €.

Con LIFO: vende prima i 0,1 BTC acquistati a 50 000 (5 000 € costo) e poi 0,05 dei BTC acquistati a 40 000 (2 000 € costo). Costo totale = 7 000 €. Plusvalenza = 10 500 − 7 000 = 3 500 €. Imposta = 910 €.

Il LIFO in fase di mercato rialzista è in genere più favorevole, ma richiede tracciatura analitica per singolo lotto. Chi non ha mai impostato un metodo specifico applica di default il costo medio ponderato. Per chi opera anche in ETF il principio fiscale è simmetrico: lo approfondiamo nella guida alla tassazione ETF e plusvalenze in Italia.

Riporto delle minusvalenze: la finestra dei 4 anni

Le minusvalenze realizzate su cripto sono compensabili con plusvalenze cripto e con altri redditi diversi di natura finanziaria (categoria art. 67 c. 1 lett. da c-bis a c-quinquies TUIR) nei 4 periodi d'imposta successivi a quello di realizzo. La regola è la stessa che vale per ETF e azioni in regime dichiarativo, e segue l'impianto descritto nella nostra guida alla compensazione delle minusvalenze.

Punto operativo: una minusvalenza cripto del 2025 non compensata si può portare in deduzione fino al periodo d'imposta 2029. Oltre, si perde. In presenza di posizioni cripto aperte in forte perdita latente, può avere senso una vendita programmata entro fine anno per "cristallizzare" la minusvalenza e mantenerla in compensabile, ricomprando — se la convinzione di lungo periodo resta — dopo la fine del periodo d'imposta.

Una limitazione importante: in regime dichiarativo le minusvalenze cripto non sono compensabili con i proventi da OICR (dividendi e cedole di ETF), che restano "redditi di capitale" e non "redditi diversi". È lo stesso problema che esiste per le minusvalenze su azioni e che approfondiamo nel confronto tra regime amministrato e dichiarativo.

Bollo 0,2%: un costo silenzioso che incide sul rendimento netto

L'imposta di bollo cripto è dovuta nella misura dello 0,2% del controvalore al 31/12 ed è dichiarata nello stesso quadro RW. Su un patrimonio cripto di 50 000 € a fine anno il bollo è 100 €. Su 200 000 € sale a 400 €. Su orizzonti decennali, lo 0,2% annuo è un drag che riduce il rendimento netto annuo di 20 punti base — confrontabile, per ordine di grandezza, con il TER di un ETF a basso costo. È una considerazione utile in fase di asset allocation: la nostra guida al bollo e ai costi del conto titoli inquadra lo stesso prelievo per gli strumenti finanziari tradizionali (0,2% titoli, 34,20 € fisso conto corrente sotto soglia).

Un dettaglio operativo che molti dimenticano: il bollo cripto si applica anche alle posizioni su exchange esteri non sostituti d'imposta. In quel caso non viene addebitato dall'intermediario ma deve essere autoliquidato in dichiarazione e versato con F24 nei termini ordinari del saldo Redditi PF.

Exchange italiani vs esteri: la divergenza dopo MiCA

La piena applicazione del regolamento MiCA dal 30 dicembre 2024 ha cambiato il panorama degli operatori. In Italia operano oggi i PSAA (Prestatori di Servizi per le Attività relative a Cripto-attività), iscritti nell'apposita sezione dell'albo CONSOB e autorizzati come CASP ai sensi del MiCA. La differenza pratica per il dichiarante:

  • PSAA italiano (es. Young Platform, Conio, Bitpanda Italia se iscritta): può fungere da sostituto d'imposta in regime amministrato. Plusvalenze tassate alla fonte, bollo addebitato direttamente, esonero dalla compilazione RW per le posizioni custodite presso l'operatore.
  • CASP UE non operante in Italia o exchange extra-UE: nessuna trattenuta alla fonte, obbligo integrale di RW e RT, autoliquidazione del bollo, riporto manuale di tutte le operazioni.

Chi tiene posizioni su Binance international, Kraken USA o exchange asiatici si trova nella seconda categoria a tutti gli effetti, anche se l'interfaccia ricorda quella di un broker domestico. La scelta tra PSAA italiano e operatore estero è quindi anche una scelta di complessità dichiarativa: per investitori FIRE con patrimoni significativi e operatività ridotta (qualche acquisto annuo, hold di lungo periodo) il PSAA italiano abbatte sensibilmente l'onere amministrativo.

Affrancamento opzionale: quando ha senso

La Legge di Bilancio 2025 ha riproposto, in continuità con la L. 197/2022, la facoltà di affrancamento del valore delle cripto-attività: il contribuente può rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto delle cripto detenute al 1° gennaio assumendo come nuovo costo il valore di mercato a quella data, pagando un'imposta sostitutiva del 18% sul valore così affrancato.

Quando conviene, in pratica:

  • Conviene se le cripto sono state acquistate a costi storici molto bassi (es. BTC a 5 000 € in posizioni 2018-2020) e si prevede di vendere nei 12-24 mesi successivi a corsi elevati. L'affrancamento al 18% sostituisce il 26% sulla plusvalenza piena.
  • Non conviene se il costo storico è già allineato al valore di mercato, o se l'orizzonte di detenzione è molto lungo (10+ anni), perché si paga subito un'imposta su un guadagno solo potenziale.

Esempio numerico. 1 BTC acquistato a 10 000 €, valore al 1/1/2026 ipotizzato 80 000 €. Affrancamento: 18% × 80 000 = 14 400 € pagati subito; nuovo costo fiscale = 80 000 €. Vendita successiva a 100 000 €: plusvalenza 20 000 €, imposta 26% = 5 200 €. Totale 19 600 €. Senza affrancamento: vendita a 100 000 €, plusvalenza 90 000 €, imposta 26% = 23 400 €. Risparmio dell'affrancamento: 3 800 €. Il conto cambia rapidamente in funzione del prezzo di vendita finale: per fortune in scenari ribassisti l'affrancamento può rivelarsi un costo netto secco.

Esempio di compilazione: investitore tipo FIRE

Mario, 45 anni, residente in Italia, al 31/12/2025 ha:

  • 0,3 BTC su Ledger hardware wallet (self-custody), valore 24 000 €
  • 5 ETH su Young Platform (PSAA italiano), valore 17 500 €
  • 2 000 USDC su Coinbase Global (extra-UE), valore 1 850 €

Nel 2025 ha venduto 0,1 BTC realizzando 2 000 € di plusvalenza al netto del costo medio ponderato. Cosa compila:

  • Quadro RW: un rigo per i 24 000 € di BTC self-custody (codice bene 21, no Stato estero), un rigo per 1 850 € su Coinbase (codice 21, Stato Stati Uniti). I 17 500 € di ETH su Young Platform sono esonerati perché custoditi presso un sostituto d'imposta italiano.
  • Bollo: 0,2% × (24 000 + 1 850) = 51,70 €, autoliquidato e versato con F24. Lo 0,2% sui 17 500 € su Young Platform è già stato addebitato dall'operatore.
  • Quadro RT, sezione II-B: plusvalenza 2 000 €, imposta sostitutiva 520 € (26%).

Totale dovuto: 51,70 + 520 = 571,70 €. Da considerare le sanzioni (3-15% del valore non dichiarato) in caso di omissione totale del quadro RW: anche per il solo BTC self-custody si parlerebbe di 720-3 600 € di sanzione minima edittale.

Sintesi operativa

  • Aliquota 26% sulle plusvalenze cripto senza franchigia dal 1/1/2025: ogni euro di gain è imponibile.
  • Imposta di bollo 0,2% sul controvalore al 31/12, autoliquidata o trattenuta dal PSAA italiano.
  • Quadro RW obbligatorio anche in self-custody; esonero solo per posizioni su PSAA italiano sostituto d'imposta.
  • Plusvalenze calcolate a costo medio ponderato (default) o LIFO (se documentato e coerente nel tempo).
  • Minusvalenze riportabili 4 anni in compensazione con altri redditi diversi finanziari.
  • Affrancamento al 18% conveniente solo se costi storici molto bassi e orizzonte di vendita 12-24 mesi.
  • Operatori italiani iscritti all'albo CONSOB PSAA semplificano drasticamente l'onere dichiarativo.

Domande frequenti

Devo dichiarare le cripto se le tengo solo su un wallet hardware in Italia?

Sì. La Circolare 30/E/2023 ha chiarito che il quadro RW si applica indipendentemente dalla collocazione fisica del wallet o delle chiavi private: la natura delle cripto rende il criterio territoriale non significativo. L'omessa compilazione comporta sanzioni dal 3% al 15% del valore non dichiarato (raddoppiate per giurisdizioni black-list).

Lo swap cripto-cripto è imponibile?

Lo scambio tra cripto-attività con caratteristiche e funzioni analoghe (es. BTC → ETH) non genera plusvalenza imponibile: lo prevede esplicitamente l'art. 67 c. 1 lett. c-sexies TUIR. Lo scambio tra cripto e valuta a corso legale (BTC → EUR) o tra cripto e stablecoin equiparate a moneta elettronica può invece essere considerato realizzativo. Per i casi di confine la posizione dell'Agenzia è ancora in evoluzione e si consiglia il riferimento alla pagina cripto per gli aggiornamenti.

Posso compensare una minusvalenza cripto con plusvalenze su ETF?

Sì, ma solo in regime dichiarativo. Le minusvalenze cripto sono "redditi diversi" art. 67 TUIR e si compensano con altre plusvalenze della stessa categoria (azioni vendute con guadagno, ETF venduti con guadagno, certificate). Non sono invece compensabili con i dividendi e le cedole, che sono redditi di capitale. Il dettaglio è nella guida alla compensazione delle minusvalenze.

L'affrancamento conviene sempre?

No. Conviene se i costi storici sono molto bassi rispetto al valore di affrancamento e se si pensa di vendere entro 12-24 mesi. Su orizzonti molto lunghi (10+ anni) l'imposta del 18% pagata subito ha un costo opportunità rilevante, e in scenari di prezzo decrescente l'affrancamento si rivela un costo netto. Va valutato caso per caso confrontando il simulatore tasse investimenti con e senza affrancamento.

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